Bancarotta, le circostanze previste dalla Legge

Le circostanze aggravanti e attenuanti contenute nell’art. 219 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (d’ora in poi Legge Fallimentare) si applicano anche ai fatti di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 223?

La bancarotta indica il fatto dell’imprenditore o di soggetti ad esso legati da una relazione qualificata che determina pregiudizio alle pretese creditorie in relazione a una procedura concorsuale.

Quale l’interesse tutelato dalla norma?

Oggetto giuridico del reato in esame, bene tutelato dal legislatore è quello patrimoniale dei creditori in uno al corretto andamento delle relazioni economiche e al regolare svolgimento delle procedure concorsuali.

Quante tipologie di bancarotta esistono?

Esistono diverse tipologie di bancarotta:

  1. bancarotta propria: è commessa dal soggetto fallito e è reato proprio
  2. bancarotta impropria: nota anche come bancarotta societaria. È commessa da soggetto diverso dal fallito
  3. bancarotta patrimoniale: l’oggetto materiale è proprio il patrimonio dell’impresa
  4. bancarotta documentale: ha ad oggetto i libri e le diverse scritture contabili
  5. bancarotta fraudolenta: si caratterizza per la presenza del dolo di frode
  6. bancarotta fraudolenta documentale: ha ad oggetto le scritture sia obbligatorie che facoltative

Quali sono le circostanze contenute nell’art. 219 legge fallimentare?

L’art. 219 contiene circostanze aggravanti per fatti di particolare gravità se il colpevole commette più fatti o non poteva esercitare un’impresa commerciale e attenuanti se il danno patrimoniale è particolarmente tenue.

Le circostanze di cui all’art. 219 Legge Fallimentare si applicano anche alla bancarotta societaria?

Una prima impostazione opta per la soluzione negativa. Secondo la tesi in esame l’art. 2019 non si riferisce anche alla bancarotta societaria perché indica espressamente le fattispecie al suo interno senza annoverare l’art. 223. Diversamente opinando si avrebbe analogia in malam partem vietata nell’ordinamento penale.

La corrente esegetica consolidata opina in senso opposto affermando che le circostanze di cui all’art. 219 si riferisco anche ai fatti di bancarotta di cui all’art. 223.

Non si tratta di analogia vietata, ma di interpretazione sistematica. L’art. 223, infatti, si divide in due commi. Il primo non fa altro che prevedere nuovamente le condotte già ricomprese nell’art. 216 richiamato espressamente dall’art. 219. Il comma 2 prevede condotte nuove e diverse.

L’ipotesi in commento ricade nel comma 1 dell’art. 223. Non c’è analogia perché le condotte dell’art. 223 sono le stesse di quelle descritte dell’art. 216 con la conseguenza che l’art. 223, 1° comma disciplina solo l’estensione soggettiva dell’art. 216.

Per tale motivo non occorre il richiamo dell’art. 219 all’art. 223 essendo sufficiente quello all’art. 216 che prevede identiche condotte. Resta impregiudicata l’impossibilità di applicazione dell’aggravante alle condotte di cui al comma 2 che opera la creazione di nuovi reati.

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